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CILA e SCIA: cosa sono e a cosa servono

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29-12-2021
CILA e SCIA: cosa sono e a cosa servono

CILA e SCIA sono due pratiche necessarie per avviare alcune categorie di lavori edilizi. In questo articolo vedremo nel dettaglio di cosa si tratta e quando sono richieste.

La CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata), introdotta nel 2010 nel Testo Unico dell’edilizia (DPR 380/2001) per semplificare l’avvio di lavori edilizi, si utilizza nel caso di interventi non strutturali di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Viene presentata, di persona o in via telematica, all’ufficio tecnico del Comune dal tecnico abilitato che redige i disegni di progetto e predispone l’asseverazione con la descrizione degli interventi in oggetto.

I lavori per cui è necessaria la CILA non devono interessare parti strutturali dell’edificio né modificare la volumetria o la destinazione d’uso dell’immobile. In sostanza, la comunicazione d’inizio lavori asseverata è richiesta per le seguenti tipologie d’intervento:

La mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori comporta una sanzione pecuniaria di 1.000 euro, che può essere ridotta di due terzi se la comunicazione viene effettuata spontaneamente a lavori in corso.

La SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), che ha sostituito la DIA (Denuncia inizio attività), è una comunicazione presentata al Comune da un tecnico abilitato per interventi di demolizione, restauro o ampliamento di immobili che non rientrano nell’edilizia libera né sono soggetti al permesso di costruire.

Secondo l’art. 22 del Testo Unico Edilizia, necessitano della SCIA i seguenti interventi:

  • manutenzione straordinaria di parti strutturali dell’edificio;
  • restauro e risanamento conservativo di parti strutturali dell’edificio;
  • interventi di ristrutturazione edilizia diversi da: quelli che portano a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti; quelli che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportano mutamenti della destinazione d’uso; quelli che comportano modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli.

La SCIA rende realizzabili anche le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, che non alterano la sagoma dell’edificio eventualmente sottoposto a vincolo e che non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.

La segnalazione deve essere presentata, in via telematica o cartacea, almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori e deve essere accompagnata dai progetti e da una relazione dettagliata firmata da un progettista abilitato, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie.

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